Art. 3.

      1. Hanno il diritto di esercitare i poteri di rappresentanza e di tutela dei loro iscritti e il diritto di far parte delle commissioni, dei comitati e degli altri consessi di cui all'articolo 2, comma 1, le associazioni nazionali di promozione sociale, costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della presente legge, iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.